Scopriamo quali sono le normative per l’installazione di un impianto fotovoltaico in una zona soggetta a vincolo paesaggistico e le procedure per ottenere il nulla osta della Soprintendenza e i documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione
PRIMO STEP: TIPOLOGIA DI VINCOLO
Il primo passaggio consta della verifica del tipo di vincolo apposto sulla zona in questione. Leggendo il decreto di vincolo, è possibile determinare quali siano gli elementi da tutelare o se vi siano delle particolari restrizioni. Difatti, la Soprintendenza tutela il paesaggio sia nel suo insieme, sia per alcune sue caratteristiche peculiari. Ne segue che, sarà sempre necessario procedere con l’esame approfondito del decreto di vincolo. Ad ogni decreto di vincolo viene associata una lettera, dalla a alla d.
SECONDO STEP: SCELTA DELLA PROCEDURA
Per ottenere il benestare della Soprintendenza, esistono differenti procedure, segnalate all’interno del DPR n 31 del 2017, contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Grazie al Dpr 31/2017, nei casi previsti dalla norma stessa, è possibile by-passare la richiesta di autorizzazione paesaggistica, oppure nei casi stabiliti provvedere ad una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata che si traduce in una pratica più snella rispetto ad una paesaggistica ordinaria.
Quindi, a seconda dell’intervento che si intende realizzare, o non si deposita nulla, oppure si richiede un’autorizzazione paesaggistica semplificata, oppure l’autorizzazione ordinaria.
Fanno parte della normativa sopracitata anche gli allegati A e B; al cui interno troviamo gli elenchi di opere che, nel caso dell’allegato A, sono escluse dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica, mentre, nel caso dell’allegato B, prevedono un procedimento semplificato per la richiesta di autorizzazione paesaggistica. Se dovesse essere realizzata un’opera non contenuta in questi elenchi, ovviamente si dovrebbe procedere con l’autorizzazione ordinaria.

COSA PREVEDE IL DPR 31/2017 PER L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI?
Come accennato, all’interno dell’allegato a (di cui all’art. 2, comma 1 del dpr 31/2017) vengono elencati gli ”interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”.
In particolare, alla lettera A.6. troviamo:
“installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”
Quindi, se l’ immobile ricadesse in un’area soggetta a vincolo paesaggistico diverso dai vincoli “di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” e rispettassimo quanto previsto alla lettera a.6 potremmo evitare di richiedere l’autorizzazione paesaggistica.
Di seguito, all’interno dell’allegato b (di cui all’art. 3, comma 1 del dpr 31/2017) sono previsti gli “INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO”. In particolare, alla lettera B.8 troviamo “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni”
Quindi, se il nostro immobile fosse posto in un’area soggetta a vincolo in base all’art. 136, comma 1, lettere b e c del Dlgs 42/2004, oppure se il pannello fotovoltaico verrà installato su tetti piani visibili da spazi pubblici esterni, sarà necessario provvedere al deposito di una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata e occorrerà attendere le tempiste di legge al fine di ottenere il benestare sia dalla Commissione Edilizia per il Paesaggio, sia dalla Soprintendenza.
In tutti gli altri casi, sarà necessario provvedere al deposito di un’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Potrebbe sembrare complicato, ma tutto ciò per tutelare il paese più bello al mondo!
TERZO STEP: STABILIRE SE L’INTERVENTO RICADE ALL’INTERNO DELL’ALLEGATO A O B DEL DPR 31/2017.
Quindi, ricapitolando, se il nostro immobile ricadesse in zona paesaggistica e l’opera proposta, sia per definizione che per caratteristiche, rientrasse tra le casistiche previste dal Dpr 31/2017 potremmo ricadere in due casi:
- Opere previste dall’allegato A: non occorre alcuna richiesta di autorizzazione paesaggistica;
- Opere previste dall’allegato B, occorre una richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata;
Infine, nei casi non previsti dal dpr 31/2017, (per tipologia, caratteristiche fisiche, posizione ecc.) è necessaria una richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria.
QUAL È IL SOGGETTO PREPOSTO AL DEPOSITO DELL’ISTANZA?
A presentare la richiesta di autorizzazione paesaggistica sarà il soggetto detentore di un diritto reale sull’immobile di interesse, quindi il proprietario o chiunque detenga l’immobile in base ad un titolo valido in forza di legge.
QUALI SONO GLI ALLEGATI DI UN’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA?
Gli elaborati da allegare all’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria possono essere così riassunti:
- Modulo di istanza;
- Documentazione tecnica-progettuale costituita da:
- Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/’05
- documentazione fotografica;
- tavole nei tre stati: rilievo – progetto – sovrapposto
- foto-inserimenti;
- documenti dei soggetti coinvolti;
- diritti di segreteria e bolli;
- decreto di vincolo;
- altri eventuali soggetti coinvolti;
- procura al tecnico per la firma e la presentazione dell’istanza.
All’interno della relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05, vengono:
- esaminate le caratteristiche più salienti e peculiari che determinano lo stato dei luoghi attuali;
- si ricostruiscono le vicende storiche che hanno interessato l’area andando alla ricerca della presenza di segni tangibili delle vicende che vi si sono susseguite;
- si analizzano i caratteri paesaggistici del territorio;
- si indicano i livelli di tutela operanti nel contesto.
Successivamente, si passa alla rappresentazione fotografica dello stato attuale, alla descrizione dell’area e del contesto rimandando poi alle rappresentazioni grafiche costituite dagli elaborati redatti nei tre stati di rito, attuale, progetto e sovrapposto. Nella rappresentazione grafica dello stato attuale si descrive la situazione reale della zona oggetto di intervento, nello stato di progetto si graficizzano le modifiche che vogliamo apportare, mentre nel sovrapposto si evidenziano in giallo gli eventuali elementi da rimuovere ed in rosso gli elementi che desideriamo introdurre.
La relazione prosegue poi con l’analisi delle motivazioni che hanno sostenuto le scelte progettuali, i materiali, i colori e le finiture proposti e di tutti quegli elementi necessari per la valutazione della compatibilità paesaggistica, descrivendo anche gli elementi studiati per minimizzare l’impatto paesaggistico dell’opera proposta.
Particolare importanza nella descrizione del progetto proposto è rivestita dai foto-inserimenti, atti a valutare nello specifico l’impatto paesaggistico dell’impianto fotovoltaico proposto in termini di dimensioni, materiali, qualità cromatiche. I foto-inserimenti sono ormai ritenuti indispensabili per descrivere nel modo più esaustivo e realistico possibile l’aspetto che avranno i luoghi a seguito della realizzazione degli interventi proposti. Rappresentano uno strumento decisivo che ci consente di verificare subito la congruità dell’intervento proposto in relazione al contesto.
L’istanza, così composta, firmata dal tecnico e dal richiedente, verrà depositata presso l’ufficio preposto. Sarà valutata in prima battuta dalla Commissione Comunale per il Paesaggio che la trasmetterà poi alla Soprintendenza. Una volta concluso l’iter sarà comunicato l’esito agli interessati.
Gli elaborati necessari al fine della presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata sono i medesimi richiesti per l’autorizzazione ordinaria, mentre la Relazione Paesaggistica consta di un elaborato molto più snello. Spesso, i singoli comuni elaborano una sorta di modello da compilare con le sole informazioni necessarie.
ITER E TEMPISTICHE
Passiamo all’iter e ai tempi.
Partiamo dalla procedura della richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria:
- il richiedente presenta l’istanza;
- l’amministrazione competente esamina l’istanza, entro 40 gg dalla ricezione della stessa provvede a trasmetterla alla Soprintendenza, congiuntamente ad una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, informandone anche il richiedente;
- Il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti;
- entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità.
Quindi, entro 105 giorni dalla data di deposito dell’istanza, il richiedente dovrebbe ricevere la comunicazione in merito alla sua richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Mentre, per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata:
- il richiedente presenta l’istanza;
- l’amministrazione competente esamina l’istanza, entro 30 gg dalla ricezione della stessa provvede a trasmetterla alla Soprintendenza, congiuntamente ad una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, informandone anche il richiedente;
- Il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti;
- Entro 5 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede a notificare l’atto al richiedente.
Quindi, entro 60 giorni dalla data di deposito dell’istanza con procedimento semplificato, il richiedente dovrebbe ricevere la comunicazione in merito alla sua richiesta di autorizzazione paesaggistica.
VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Concludiamo con la validità di un’autorizzazione paesaggistica, che ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini del vincolo paesaggistico (ai sensi del D.Lgs n.42/2004 e successive modifiche e integrazioni – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e ha validità solo per gli aspetti paesaggistici, costituendo atto autonomo e presupposto rispetto a qualsiasi altro titolo urbanistico-edilizio, quindi non produce alcun effetto per procedere alla realizzazione dell’opera che necessiterà quindi di un adeguato titolo.
L’Autorizzazione paesaggistica ha una validità di cinque anni dal momento del rilascio, scaduti i quali sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica per poter fare gli eventuali lavori.

